LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Vista la deliberazione  di  giunta  regionale  n.  IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Vista  la  deliberazione  della giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 22971 del 27
maggio 1992, con la  quale  si  ravvisa  l'esigenza  di  estendere  i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  fissati  con  la  sopracitata
deliberazione  della  giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
  Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
   che in data 21 dicembre 1995 e' pervenuta l'istanza del comune  di
Ono  San  Pietro per la realizzazione della chiesa in localita' "Bait
del Mella";
   che  dalle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
competente,   cosi'  come  risulta  dalla  relazione  agli  atti  del
servizio,  si  evince  che  non  sussistono  esigenze   assolute   di
immodificabilita'  tali  da giustificare la permanenza del vincolo di
cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che vada riconosciuta la necessita'  di  realizzare  l'opera  di  cui
trattasi,  in  considerazione  dell'esigenza di soddisfare i suddetti
interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali  rivestono  una
rilevanza  ed  urgenza tali che la giunta regionale non puo' esimersi
dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali  correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto
opportuno,   quindi,  stralciare  l'area  interessata  dall'opera  in
oggetto, dall'ambito territoriale n. 15,  individuato  e  perimetrato
con  deliberazione  di  giunta  regionale  n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
  Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto legislativo n.
40/1993, come modificato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Ono  San  Pietro  (Brescia),  mappale  n.  1997,
foglio   n.  13,  dall'ambito  territoriale  n.  15  individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del  10  dicembre  1985,
per la realizzazione della chiesa in localita' "Bait del Mella";
   2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto al
precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con  la
predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  27  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 22 marzo 1996
                                                Il segretario: MIGLIO